Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la “NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”.
Nella circolare si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”; per gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: – “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”; “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”; – i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Soggetti che possono però aderire al SISTRI su base volontaria.
“Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
Mare – si ricorda nella circolare – sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto deve comunque essere adottato entro il 3 marzo 2014.”
In merito ai tempi, “l’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.”
“Il d.l. n. 101/2013 – prosegue – si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.”
Il link – http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa.
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