Piemonte e bollo auto, esenzioni per i veicoli ecologici

Piemonte e bollo auto, esenzioni per i veicoli ecologici
Piemonte e bollo auto, esenzioni per i veicoli ecologici

Anche il Piemonte fa parte delle amministrazioni locali che hanno deciso di concedere maggiori agevolazioni a chi viaggia ecologico, anzi, è stata la prima a servirsi delle opportunità offerte dalla legislazione nazionale, seguita poi da Liguria e Toscana (quest’ultima ha attivato le agevolazioni solo per il 2009). Esenzioni anche in Puglia, Basilicata, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano.
A partire dal 1° gennaio 2004, la legge regionale 23/2003, come modificata dall’art. 4, legge regionale 9/2004, dispone l’esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici e per quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto dell’immatricolazione. Con questa espressione si vuol far riferimento esclusivamente a quei veicoli che escono dallo stabilimento di produzione già provvisti della suddetta apparecchiatura e non a quelli sui quali essa viene successivamente installata, anche se l’adeguamento dovesse verificarsi prima dell’iscrizione del mezzo nei pubblici registri

(cfr. su libretto di circolazione, alla voce P.3 “Tipo di combustione o di alimentazione”, la presenza di una delle seguenti diciture: “B/MET” o “BENZ/MET ovvero “B/GPL” o “BENZ/GPL”).
Gli autoveicoli trasformati, cioè quelli su cui è installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL od a metano successivamente al 24/11/2006, in virtù dell’art. 11 della l.r. n. 22/2007, così come modificato dall’art. 35 della l.r. n. 12/2008, godono di un’esenzione di cinque anni (valido per i soli veicoli su cui sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o METANO dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 , appunto, dopo il 24 novembre 2006).
I veicoli in questione devono avere potenza non superiore ai 100 KW ed essere conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti (EURO 2, 3, 4). L’esenzione è riconosciuta per cinque anni, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della legge regionale 22/2007 (fissata il 7 dicembre 2007).

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