In relazione alla proposta attualmente in discussione al Senato, da alcuni criticata nei giorni scorsi, sulla classificazione delle potature del verde urbano fuori dal regime rifiuti, FIPER e AIRU esprimono apprezzamento per la modifica all’art. 185 del Testo Unico Ambientale inserita nel collegato agricolo all’art. 41 del Ddl S 1328-B che prevede l’impiego delle potature del verde urbano a fini energetici.
Da tempo FIPER è impegnata nel promuovere la valorizzazione di questa tipologia di biomassa legnosa da impiegare nelle reti di teleriscaldamento, istanza condivisa anche con AIRU.
Spiega Righini, presidente FIPER: “la modifica introdotta riprende la logica del parere rilasciato dal Ministero dell’Ambiente lo scorso 17 maggio 2015 sulla possibilità di classificare le potature del verde urbano quale sottoprodotto nel rispetto dei requisiti previsti dall’art.184 del Testo Unico Ambientale. Dal punto di vista economico, per l’amministratore pubblico, si trasforma la gestione di questa biomassa da costo di smaltimento a vendita sul mercato con relativo ricavo”.
Aggiunge Angelini, presidente AIRU:” questo provvedimento va nella direzione di promuovere concretamente il teleriscaldamento efficiente, priorità definita chiaramente della Direttiva europea sull’efficienza energetica e recepita poi a livello nazionale nel decreto legislativo n.102 del 2014, valorizzando a fini energetici le fonti rinnovabili presenti sul territorio per produrre e distribuire energia attraverso reti di teleriscaldamento”.
A livello nazionale, il quantitativo disponibile di potature del verde urbano si attesta intorno ai 3-4 milioni di Tonnellate/anno con un costo di smaltimento di circa 180-240 milioni di Euro a fronte di un possibile ricavo, in caso di utilizzo energetico, di 80-120 milioni. Il beneficio economico complessivo per l’Amministrazione pubblica Italiana potrebbe aggirarsi quindi tra 240-360 milioni di Euro/anno.
Nel piano di Spending review stilato da Cottarelli, il Ministero delle Finanze aveva recepito l’indicazione FIPER, perché convinto che si trattasse di un caso in cui la riduzione della spesa derivante dal costo di smaltimento, avrebbe recato un beneficio diretto all’amministrazione locale e indirettamente ai cittadini.
FIPER e AIRU chiariscono che la classificazione delle potature fuori dal regime di gestione dei rifiuti non vieta ai compostatori di impiegare questo materiale quale strutturante della fabbricazione del compost.
Conclude Righini:” chiaramente ci si misurerà sul mercato per il loro acquisto, nella logica della concorrenza nei diversi usi; sicuramente i detentori, ovvero i Comuni, potranno beneficiare economicamente di questa competizione”.
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