È disponibile sul sito dell’ENEA un vademecum realizzato dagli esperti dell’Unità tecnica efficienza energetica con le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per la building automation, i dispositivi multimediali che consentono il controllo ‘intelligente’ degli impianti termici da remoto.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono ammesse alla detrazione del 65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria. Gli interventi di building automation possono essere realizzati sia indipendentemente, sia in abbinamento con gli interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica.
I requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter ususfruire delle detrazioni: alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24). In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Quali sono invece i requisiti tecnici specifici dell’intervento? Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
I dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Qualora i medesimi sistemi di building automation siano installati congiuntamente alle installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all’articolo 1, commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007, la relativa spesa rientra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi.
Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o similari.
Chi usufruisce del beneficio deve conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “tecnico”: schede tecniche; originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente). Documenti di tipo “amministrativo”: fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.
Ecco invece la documentazione da trasmettere all’ENEA, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016:
http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità: in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari, Allegato E al “decreto edifici”; in caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007), Allegato E al “decreto edifici”; in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007), Allegato F al “decreto edifici”.
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.