Destinazione Italia, eliminata la sanzione della nullità per chi vende o affitta senza attestato energetico

pannelli fotovoltaici
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Il decreto-legge “Destinazione Italia”, in vigore dal 24 dicembre 2013, contiene diverse norme di interesse per la proprietà immobiliare. Lo segnala la Confedilizia, evidenziando come il provvedimento rechi importanti disposizioni tanto per i condòmini quanto per i proprietari che intendono vendere o affittare il proprio immobile, proprietari che non incorreranno più nel rischio nullità per la mancata allegazione ai contratti dell’Attestato di prestazione energetica.
Con riguardo all’obbligo di attestazione energetica per chi vende o affitta, la novità più importante – sottolinea la Confedilizia, che si era battuta sin dall’inizio in tal senso – è costituita dal fatto che viene eliminata la sanzione della nullità (sostituita da una sanzione amministrativa) per il caso di mancata allegazione dell’attestato al contratto.

Nei contratti di locazione di singole unità immobiliari viene poi soppresso in radice, peraltro, anche l’obbligo di allegazione. Per le violazioni commesse fino a ieri è prevista anche l’applicazione, “su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa”, di una sanzione amministrativa in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente stabilita. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Confedilizia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico spiegazioni circa le modalità applicative della norma, non previste in quest’ultima. Così come ha chiesto indicazioni sul da farsi (aspetto, anche questo, non affrontato nel nuovo testo normativo) nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i criteri per la redazione del nuovo Attestato di prestazione energetica.
L’ufficio studi di Confedilizia fornisce anche un quadro aggiornato degli obblighi in materia di certificazione energetica per compravendite e locazioni dopo il decreto Destinazione Italia.

  • Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)
  • In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente
  • In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore
  • In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità
  • Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica
  • Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
  • In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro
  • Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro
  • In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni
  • In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

 

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