Bollo auto in Puglia, agevolazioni per chi va a GPL e metano (ma non per tutti)

Bollo auto, agevolazioni a chi a GPL e metano in Puglia (ma non vale per tutti)
Bollo auto, agevolazioni a chi a GPL e metano in Puglia (ma non vale per tutti)

In alcune zone d’Italia sono in vigore alcune agevolazioni per chi si dota di un’auto ecologica. E’ il caso della Regione Puglia, dove la giunta regionale ha previsto l’esenzione per cinque anni dal bollo auto per le auto GPL o metano immatricolate dal 1° gennaio 2013.
Quindi i pugliesi che hanno acquistato o acquisteranno un’auto a GPL o a metano (a partire dal 1 gennaio 2013), sono esentati dal pagamento del bollo auto per 5 anni (più il primo periodo fisso), dopo i quali, in linea con la normativa nazionale, le vetture interessate pagheranno un quarto dell’imposta se alimentate esclusivamente a gas, l’imposta intera negli altri casi.

Qui tutti gli aggiornamenti per il 2016: Speciale bollo auto ecologiche

Il testo dell’art. 5 della Legge regionale (28 dicembre 2012, n. 45)che ha introdotto l’esenzione:
Art. 5
Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale
1. Ai sensi del comma 60 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.
2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

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