Mobilità sostenibile, pubblicato decreto investimenti imprese autotrasporto

Anfia: Nei primi otto mesi del 2016, sono stati rilasciati 13.946 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+36,1%) e 9.477 libretti di circolazione di rimorchi e semirimorchi pesanti (+32,7%).

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Decreto Direttoriale riguardanti le modalità di erogazione delle risorse 2016 per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto (di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano) le quali, da oggi e fino al 15 aprile 2017, potranno acquistare veicoli industriali a trazione alternativa (CNG, LNG, Elettrico) e rimorchi e semirimorchi per il trasporto Intermodale.
Risorse disponibili, 25 milioni di euro.

La quota destinata alle alimentazioni alternative è di 7 milioni di euro, per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric). 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate. 9 milioni per rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; infine, 2,5 milioni per casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, cosi’ da facilitare l’utilizzazione di differenti modalita’ di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I contributi sono erogabili fino ad esaurimento fondi. La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento puo’ essere rimodulata con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalita’ qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Se ciò non fosse sufficiente, si procedera’ alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti. L’importo massimo ammissibile per singola impresa non puo’ superare € 600.000,00.
Segue il testo dei due decreti.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 luglio 2016
Modalita’ di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto, per l’annualita’ 2016. (16A06713)
(GU n.216 del 15-9-2016)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
autorizza, a decorrere dall’anno 2015 e per un triennio, la spesa di
250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore
dell’autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse
destinate al settore dell’autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) del citato
decreto interministeriale che destina 40 milioni di euro a favore
degli investimenti nel settore dell’autotrasporto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella
10 allegata alla suddetta legge;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28
dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018», che prevede
l’iscrizione, per l’anno 2016 di € 35.347.868 sul capitolo 7309 –
Fondo per gli interventi a favore dell’autotrasporto – dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato pertanto che, in relazione agli stanziamenti disposti
ai sensi del citato decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 2015, i fondi destinati per l’anno 2016 al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 29
aprile 2015, sono pari a € 35.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5
luglio 2016, n. 231 che ha modificato, per l’annualita’ 2016, la
ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015,
n. 130 e che, pertanto, la somma destinata per l’anno corrente al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti e’ ridotta a €
25.347.868;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,
ed, in particolare, l’art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l’art. 17 che
consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche’ gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importo
minore «de minimis»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016
recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del
contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l’art. 5, commi 3 e 8, relativi agli
investimenti ammissibili e l’art. 7, comma 1, concernenti il cumulo
delle agevolazioni;
Preso atto della perdurante esigenza di prevedere misure volte
all’incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare l’acquisto
di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e
biometano onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu’ sensibili, nonche’ per le piu’ lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull’ambiente;
Ritenuto opportuno incentivare l’acquisizione di rimorchi e
semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare
la produzione, massimizzando l’utilizzo di modalita’ alternative al
trasporto stradale, nonche’ l’acquisto di beni capitali destinati al
trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l’incentivazione per l’acquisto di rimorchi e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di
efficienza energetica, nonche’ di casse mobili in connessione con
l’acquisto di rimorchi portacasse, puo’ essere diretta a tutte le
imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare
oltre le norme dell’Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
e dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario
per acquisire la tecnologia piu’ evoluta da un punto di vista
tecnologico ed ambientale;
Visto l’art. 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita’
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Considerata la necessita’ che la previsione della radiazione,
tramite rottamazione o esportazione, al di fuori del territorio
dell’Unione europea, dei veicoli piu’ obsoleti si coniughi con il
rinnovo del parco veicolare, ottimizzando cosi’ gli effetti
favorevoli sull’ambiente e sulla sicurezza della circolazione
stradale;
Ritenuto che l’insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una
maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che
effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con
particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo dei
servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;
Visto l’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante
«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee» (Legge
comunitaria 2007), che prevede l’onere, per gli aspiranti ai benefici
finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
Sentite le principali associazioni di categoria dell’autotrasporto;
Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale e
l’intermodalita’ n. 12742 del 5 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita’ di erogazione delle risorse finanziarie
relative all’anno 2016, nel limite di spesa pari a € 25.347.868. A
valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo
di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali
connessi con la gestione della presente misura.
2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000, sono destinati
ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte
al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento
tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni
strumentali per il trasporto intermodale, nonche’ per favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
settore, nei limiti e secondo le modalita’ di cui al presente
decreto.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, nonche’, ove del caso, nel rispetto delle condizioni
generali previste dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000:
a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
b) 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per
esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di
veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore
a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
c) 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
energetica;
d) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi
portacasse, cosi’ da facilitare l’utilizzazione di differenti
modalita’ di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura
di carico.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell’ambito delle predette aree di intervento puo’ essere rimodulata
con decreto del direttore della direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalita’ qualora, per effetto delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l’eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta
l’erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del
direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalita’ si procedera’ alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche’ di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita’ del settore, l’importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo’
superare € 600.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e’ derogabile anche in caso di accertata disponibilita’ delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il superamento delle intensita’ massime di
aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, e’ esclusa la cumulabilita’, per le medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
9. Non si procede all’erogazione del contributo nel caso di
trasferimento della disponibilita’ dei beni oggetto degli incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui
al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella
disponibilita’ del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre
2019, pena la revoca del contributo erogato.
Art. 2

Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita’ di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili
esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017.
2. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di:
a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il
contributo e’ determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in €
10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il
contributo e’ determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
3. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4,
lettera b), del presente decreto, e’ finanziabile la radiazione per
rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio
dell’Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali
pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo e’
determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla
luce di quanto previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009,
al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che
soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello
radiato.
4. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni
anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno
un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Il contributo viene determinato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni
sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che e’
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra
tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali;
5. In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4,
lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l’acquisto di ciascun
insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli
interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita’ di lavoro
dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo
esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli
interessati trasmettono, all’atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art.
3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
Art. 3

Modalita’ di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all’art. 2 gli
aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a pena di
inammissibilita’, la prova documentale che i beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del direttore della direzione generale per il
trasporto stradale e per l’intermodalita’, da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono definite le modalita’ di dimostrazione dei suddetti requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita’ di presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all’art. 4.
Art. 4

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti
dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalita’ di presentazione delle domande e i conseguenti
adempimenti gestionali relativi all’istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all’art. 3, comma 2.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2771
Allegato 1

=============================
| Dispositivi innovativi |
| (art. 2, comma 4) |
+===========================+
| Spoiler laterali (ammesse |
| dal Reg. UE N. 1230/2012, |
| masse e dimensioni) |
+—————————+
| Appendici aerodinamiche |
| posteriori |
+—————————+
| Dispositivi elettronici |
|gestititi da centraline EBS|
|(Electronic Braking System)|
| per la distribuzione del |
|carico sugli assali in caso|
| di carchi parziali o non |
|uniformemente distribuiti. |
+—————————+
|Pneumatici di classe C3 con|
|coefficiente di resistenza |
| al rotolamento, RRC, |
| inferiore a 8,0 kg/t (che |
|corrisponde alle classi di |
|efficienza energetica da A |
| ad E) dotati di Tyre |
|Pressure Monitoring System |
| (TPMS) |
+—————————+
| Telematica indipendente |
| collegata all’EBS |
|(Electronic Braking System)|
| in grado di valutare |
|l’efficienza di utilizzo di|
| rimorchi e semirimorchi |
| (tkm) |
+—————————+
| Dispositivi elettronici |
|gestititi da centraline EBS|
|(Electronic Braking System)|
| per ausilio in sterzata |
+—————————+
| Sistema elettronico di |
|controllo dell’usura delle |
| pastiglie freno |
+—————————+
| Sistema elettronico di |
|controllo dell’altezza del |
| tetto veicolo |
+—————————+

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 settembre 2016
Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016. (16A06714)
(GU n.216 del 15-9-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l’intermodalita’

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130 registrato dalla Corte dei Conti in data 21
maggio 2015, recante la ripartizione delle risorse destinate al
settore dell’autotrasporto per il triennio 2015-2016-2017, in
applicazione dell’art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) del
summenzionato decreto interministeriale che destinava 40 milioni di
euro a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto per
l’anno 2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la tabella
10 allegata alla suddetta legge;
Considerato che i fondi effettivamente disponibili per l’anno 2016
ai fini del finanziamento delle misure a favore degli investimenti,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale
29 aprile 2015, risultano pari ad € 35.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 5
luglio 2016 n. 231 che ha rimodulato, per la sola annualita’ 2016, la
ripartizione delle risorse di cui al succitato decreto 29 aprile
2015, diminuendo la quota parte destinata agli investimenti di 10
milioni di euro;
Considerato, pertanto, che la somma destinata al finanziamento
delle misure a favore degli investimenti nel settore
dell’autotrasporto per l’annualita’ 2016 e’ ridotta a € 25.347.868;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 luglio 2016 n. 243 recante le modalita’ di erogazione delle
risorse destinate per l’anno 2016 all’incentivazione di iniziative
imprenditoriali nel settore dell’autotrasporto di merci;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la
disciplina delle modalita’ di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai benefici dei requisiti di ammissibilita’ ai contributi, nonche’ le
modalita’ di presentazione delle domande di ammissione ai benefici
medesimi;
Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono
inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l’art. 2,
paragrafo 1, punto 29 e l’art. 17 che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche’ gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l’adeguamento anticipato a
future norme dell’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 gennaio
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016);
Visto l’art. 103, comma 1 del Codice della Strada come novellato
dall’art. 1, comma 964 della legge n. 208/2015;
Vista, quanto alla radiazione dei veicoli per esportazione in Paesi
extra UE, la lettera circolare dell’Automobile Club d’Italia
005/0005628/16 del 6 luglio 2016;
Ritenuto pertanto di dover disporre in ordine alle modalita’ di
presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed alla
documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ operative per la
gestione della misura d’incentivazione di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 con
specifico riferimento allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria, ai
termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici,
nonche’ alle modalita’ di dimostrazione dei relativi requisiti
tecnici richiesti.
Art. 2

Termini, modalita’ di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui all’art. 1, comma
4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono
proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione
di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,
o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice
Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una
cooperativa, puo’ presentare una sola domanda di contributo. La
verifica dell’unicita’ delle domande avverra’ sulla base del numero
di partita IVA delle imprese richiedenti; all’uopo le imprese,
singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o
di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15
aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma
digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o
della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita’ che
saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione
«autotrasporto» – «contributi ed incentivi».
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3,
l’interessato dichiara ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche’ dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l’impresa non e’
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione
volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere
qualificate come imprese in difficolta’ secondo quanto disposto dal
regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Ai fini della proponibilita’ delle domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche
tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di
ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli
seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta
la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione
telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni
di documentazione.
Art. 3

Modalita’ di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica

1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione
alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7
tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale
liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a
pena di inammissibilita’, la prova documentale come di seguito
specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore
del presente decreto;
documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza
delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in
Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all’acquisizione
anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno
carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa
euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di produrre la
documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti
tecnici e condizioni:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente
decreto;
contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione
in Paesi extra UE di veicoli di classe anti inquinamento inferiore ad
euro VI. A tal fine l’aspirante ai benefici:
a) In caso di radiazione per rottamazione l’aspirante al
beneficio dovra’ comunicare il numero di targa del/dei veicoli
radiati onde consentire all’Ufficio procedente di verificare
l’avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro
Elaborazione Dati del Ministero.
b) in caso di radiazione per esportazione l’aspirante al
beneficio dovra’ produrre una stampa della notifica di esportazione
con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l’apposito link
«tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero
in alternativa mediante produzione di idonea documentazione
rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita
del veicolo dal territorio dell’Unione Europea.
3. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui
all’allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno
l’onere di fornire, a pena di inammissibilita’, la prova documentale
come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente), ai fini della dimostrazione che
l’immatricolazione sia avvenuta in data successiva all’entrata in
vigore del presente decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la
sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO;
documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di
un programma di investimenti destinato a creare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente;
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore speciale attestante il numero delle unita’ di lavoro
addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo
esercizio fiscale.
4. Quanto all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse
gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di produrre, a pena di
inammissibilita’, la seguente documentazione:
contratto, ovvero ordinativo d’acquisto di data posteriore
all’entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il
rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per
ogni gruppo;
documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e’
avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del presente
decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla
normativa internazionale in materia.
5. La concessione dei contributi e’ subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la
data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia
fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine
stabilito per la conclusione dell’investimento. In nessun caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all’estero, ne’ i veicoli immatricolati all’estero, anche se
successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Art. 4

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di
cui all’art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove
ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:
a) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le
tipologie di investimento di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M.
19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la
definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi,
ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno
trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale
attestante il numero delle unita’ di lavoro addette ( ULA ) ed il
volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
b) Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese
gli interessati dovranno trasmettere, all’atto della presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete
redatto nelle forme di cui all’art. 3, comma 4 ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Laddove la qualita’ di piccola o media impresa costituisce
requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. a)),
nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo
requisito puo’ essere riconosciuta.
Art. 5

Prova del perfezionamento dell’investimento

1. Ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento
dell’investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l’onere
di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti,
il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di
pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 243/2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche’ prova dell’integrale pagamento del prezzo
attraverso la produzione della relativa fattura debitamente
quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all’art. 3,
comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni per i quali si
chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a
pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la
disposizione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione
amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l’acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da
trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi),
l’aspirante al beneficio ha l’onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del
pagamento dei suddetti canoni puo’ essere fornita con la fattura
rilasciata all’utilizzatore dalla societa’ di leasing, debitamente
quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari
effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta societa’.
Dovra’, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita’ del bene
attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna
del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti
comportera’ l’esclusione dell’impresa dal beneficio.
Art. 6

Attivita’ istruttoria

1. L’amministrazione, per l’espletamento dell’attivita’
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa’
Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma la
funzione di indirizzo e di direzione dell’Amministrazione, all’esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al
successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi,
dandone comunicazione all’impresa tramite notifica del relativo
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e’ nominata una Commissione per la
validazione dell’istruttoria delle domande presentate, composta da
Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche’ da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l’impresa medesima non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto
soddisfacente, l’istruttoria verra’ conclusa sulla sola base della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di
integrazione istruttoria e’ dovuta per la mancanza della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati al
momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dal
beneficio.
4. Nel caso l’attivita’ istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione, l’Amministrazione esclude
senz’altro l’impresa dal beneficio con provvedimento motivato.
Art. 7

Verifiche e controlli

1. E’ in ogni caso fatta salva la facolta’ dell’amministrazione di
procedere con ulteriori accertamenti in data successiva
all’erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela,
con l’annullamento della concessione del contributo, e correlativo
obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate
emergano gravi irregolarita’ in relazione alle dichiarazioni
sostitutive rese dall’acquirente, nonche’ nei casi previsti dall’art.
1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 luglio 2016 n. 243.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2016

Il direttore generale: Finocchi

PUBBLICATO IL DECRETO SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: PROSEGUE LA POLITICA DI RINNOVO DELLE FLOTTE CHE INCENTIVA L’ACQUISTO DEI VEICOLI INDUSTRIALI A TRAZIONE ALTERNATIVA E DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO INTERMODALE Ad agosto, intanto, prosegue la crescita a doppia cifra del mercato degli autocarri (+62,2%) e si mantiene positivo l’andamento del settore rimorchi e semirimorchi (+8,8%), mentre il +9% registrato dal mercato autobus non riguarda il comparto del TPL
Torino, 19 settembre 2016 – Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Decreto Direttoriale riguardanti le modalità di erogazione delle risorse 2016 per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto le quali, da oggi e fino al 15 aprile 2017, potranno acquistare veicoli industriali a trazione alternativa (CNG, LNG, Elettrico) e rimorchi e semirimorchi per il trasporto Intermodale. “Puntare sull’innalzamento degli standard di sicurezza e di efficienza ambientale dei veicoli, ottimizzando la catena logistica ed incentivando il trasporto intermodale sono gli obiettivi che ANFIA ha condiviso, negli ultimi anni, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, anche quest’anno, ha deciso di incentivare le imprese di autotrasporto per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del materiale rotabile – commenta Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo il Ministero dei Trasporti, che con i provvedimenti degli ultimi quattro anni sta dando vita ad una vera e propria politica di investimenti per il rinnovo delle flotte. Oltre ad aiutare il mercato dei veicoli rimorchiati a riprendersi dopo un lungo periodo di crisi, incentivando l’acquisto dei veicoli a trazione alternativa – conclude Bertoja – questa politica premia le aziende che investono in sicurezza, efficienza ambientale e logistica”.
Ad agosto 2016, intanto, sono rilasciati 1.912 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+62,2% rispetto ad agosto 2015) e 961 libretti di circolazione di rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3500 kg (+8,8%). Nei primi otto mesi del 2016, sono stati rilasciati 13.946 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+36,1%) e 9.477 libretti di circolazione di rimorchi e semirimorchi pesanti (+32,7%).
Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg registra un rialzo del 9% ad agosto 2016, per un totale di 169 libretti rilasciati, mentre nel progressivo da inizio anno riporta una flessione del 5,5%, con 1.610 libretti rilasciati. Come evidenziano i dati, la variazione positiva registrata nel mese deriva da un rialzo dei volumi nei segmenti degli autobus turistici, dei minibus e degli scuolabus, mentre il comparto dei mezzi finanziati – autobus urbani e interurbani – continua a presentare pesanti cali a due cifre.
Con un’età media superiore ai 12 anni, il comparto autobus detiene il primato quanto ad anzianità, tra le diverse tipologie di veicoli circolanti in Italia. Si tratta di un dato preoccupante, soprattutto ai fini della sicurezza, se si considera che gli autobus sono destinati al trasporto collettivo delle persone e che hanno percentuali di utilizzo nettamente superiori a quelle di un’auto privata. L’anzianità del parco produce ovviamente conseguenze molto negative in termini di impatto ambientale, efficienza a livello di consumi e sicurezza stradale. Solo un piano di investimento pluriennale nel comparto TPL può garantire un effettivo ricambio del parco circolante, oltre a consentire all’industria nazionale – che oggi lavora a meno della metà della sua capacità produttiva – di ripartire, raddoppiando la produzione in risposta alla domanda pubblica. L’assenza di una pianificazione del trasporto pubblico e di una strategia di intervento a medio termine, indirizzate all’efficienza e alla qualità del servizio, hanno causato, infatti, anche l’indebolimento di un intero settore industriale, presente invece in tutti i major markets europei.
Secondo l’indagine sulla mobilità curata dall’Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) attraverso l’Osservatorio “Audimob”, nel 2014 (ultimo dato disponibile) l’Indice di Mobilita Espressa (IME) in Italia, aumenta di più di 0,5 punti rispetto all’anno precedente, attestandosi a 22,7, ma resta lontano dai livelli registrati prima del 2011. Nel 2014, quindi, la domanda di mobilità riprende un cammino in salita portando con sé le conseguenze che la crisi economica ha prodotto sulle scelte degli italiani: le quote modali evidenziano un aumento degli spostamenti a piedi e in bicicletta del 26% e dell’uso della moto del 25,8%, mentre l’uso dei mezzi pubblici cresce in un anno dell’11,8% e quello dell’auto del 6,4%. L’analisi dei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti, nel 2014, non inverte l’impari confronto tra la “mobilità dolce” e la scelta del mezzo motorizzato, che è preferita nell’80,9% dei casi anche se gli spostamenti in bicicletta pesano per ben il 15,4% di tutti gli spostamenti. L’auto rimane l’opzione preferita con una quota modale al 65,6%, che equivale all’81,1% della distribuzione dei soli mezzi motorizzati; il trasporto pubblico rappresenta l’11,8% di tutti gli spostamenti e il 14,6% di quelli motorizzati

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