Codice degli appalti, in Gazzetta la riforma

Codice degli appalti, in Gazzetta la riforma
Codice degli appalti, in Gazzetta la riforma

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio la riforma del Codice degli appalti, ovvero la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

La legge n. 11 del 2016, che entra in vigore il 13 febbraio, prevede una delega al Governo (termine finale 31 luglio 2016) per il recepimento, con uno o più decreti legislativi) di alcune direttive comunitarie in materia di appalti (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di renderla più facilmente applicabile, sia per gli operatori nazionali ed internazionali che per le stazioni appaltanti, con benefici effetti in termini di efficienza della pubblica amministrazione e di trasparenza: l’attuale codice, che risale al 2006, è stato infatti oggetto nel corso degli anni di numerosissime modifiche che l’hanno reso di difficile interpretazione, dando luogo anche ad un ampio contenzioso.
Tra i principi cui il Governo dovrà attenersi nella redazione degli schemi di decreto legislativo, da sottoporre al parere delle commissioni parlamentari:
rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabilendo anche un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente;
riduzione degli oneri di gara e semplificazione delle verifiche;
divieto di introduzione/mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive dell’UE (gold plating);
riordino delle norme, semplificazione dei procedimenti e flessibilità nell’utilizzo delle procedure da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di predisporre procedure non derogabili (ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile per calamità naturali, per le quali andrà comunque predisposta una disciplina ad hoc) e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere;
digitalizzazione degli affidamenti (al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese) e adozione di sistemi informatici sperimentati e di soluzioni innovative, con particolare riguardo alle opere strategiche;
trasparenza e tracciabilità delle procedure di gara, anche al fine di evitare corruzione e conflitti d’interesse, con potenziamento del ruolo di indirizzo, controllo e sanzionatorio dell’Autorità anticorruzione, che assume un vero e proprio ruolo di autorità di vigilanza dei lavori pubblici; per i contratti sotto-soglia dovrà comunque essere assicurata la valutazione comparativa tra almeno 5 offerte e una adeguata rotazione degli affidamenti; la trasparenza dovrà essere assicurata anche per i c.d. settori “speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali); ed un’apposita disciplina dovrà essere predisposta con riferimento ai contratti segretati;
definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara e rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell’impresa appaltatrice;
riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti (al fine di valutarne le effettive capacità tecnico-organizzative) e nuovo impulso alle gare della Consip;
valorizzazione della fase progettuale e contenimento delle varianti in corso d’opera e previsione della rescissione del contratto per variazioni superiori a determinate soglie;
previsione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) quale regola generale di aggiudicazione (il massimo ribasso rimarrà utilizzabile solo in casi eccezionali tassativamente previsti ; sono espressamente esclusi i contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e quelli dei servizi ad alta intensità di manodopera);
divieto nelle opere strategiche di attribuzione al general contractor di compiti di responsabile o direttore dei lavori
istituzione di un Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara presso l’ANAC, da cui sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici e di un Albo dei responsabili, direttori lavori e collaudatori presso il Ministero delle Infrastrutture;
definizione di criteri in base ai quali qualificare le imprese in base alle loro capacità tecnico- organizzative e alla loro reputazione, in raccordo con la normativa sul rating di legalità;
limitazione del ricorso all’arbitrato e una nuova disciplina anche per il processo amministrativo;
avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove concessioni autostradali;
maggiore trasparenza delle procedure di subappalto;
nuovi livelli di pubblicità e trasparenza nelle procedure riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house);
“superamento” della disciplina dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui agli artt. 161-181 del codice dei contratti pubblici.

IL TESTO

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