Collegato ambientale, approvato in via definitiva

Collegato ambientle, approvato in via definitiva
Collegato ambientle, approvato in via definitiva

La Camera ha approvato in via definitiva nella seduta del 22 dicembre il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Il collegato non si occupa solo di misure tecniche specifiche, ma anche di azioni di cultura ambientale che vanno a toccare ognuno di noi, dall’istituzione di Oil free zone alle sanzioni per chi abbandona mozziconi di sigaretta, ma anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

“Per l’Italia è un importante passo avanti nella direzione dell’accordo raggiunto a Parigi e dell’impegno europeo verso l’economia circolare” ha commentato il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Di seguito un approfondimento sulle principali misure contenute nel provvedimento.

Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile – L’articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all’ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
L’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina riguardante la destinazione delle somme corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare.
L’articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l’aggiornamento (previsto dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ma fino ad oggi mai effettuato), con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che dovrà considerare anche gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.
L’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), contenuta nell’art. 37 della legge n. 99/2009, provvedendo, tra l’altro, a specificare ulteriormente i compiti dell’ENEA, quale Agenzia nel settore dell’efficienza energetica.
L’articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell’ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30). Lo stesso articolo assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell’asse ferroviario Bologna-Verona. Viene altresì considerato sempre indennizzabile l’infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l’emanazione di apposite linee guida per favorire l’istituzione nelle scuole della figura del mobility manager.
L’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame al Senato, amplia l’elenco delle zone in cui è consentita l’istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l’aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, nonché reca uno stanziamento di 800.000 euro per l’anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.
L’articolo 10 modifica il D.Lgs. 30/2013 – con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) – al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. Un’altra modifica riguarda la copertura dei costi delle attività poste in essere dall’ISPRA per l’amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.
L’articolo 11 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data.
L’articolo 72 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall’energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.
Valutazione di impatto ambientale e sanitario – L’articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si prevede che le autorizzazioni ambientali siano rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
L’articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.
L’articolo 41 prevede norme per lo snellimento delle procedure relative alla valutazione di incidenza (VINCA), richiesta dal D.P.R. 357/1997 per le aree protette dalla c.d. direttiva habitat.
Energia – L’articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l’impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.
L’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.
L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003), in particolare con riferimento all’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.
L’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009).
L’articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all’accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell’energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.
L’articolo 71 promuove l’istituzione delle “Oil free zone”, aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.
L’articolo 73 esclude l’applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell’allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006) fatta eccezione per quelli relativi agli “apparecchi indicatori” (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio).
Acquisti verdi – L’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.
L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.
L’articolo 18 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), e nell’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.
L’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
Gestione dei rifiutiRaccolta differenziata, l’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un’addizione del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.” ecotassa“) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione. L’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
Ecotassa e tassa rifiuti, gli articoli 34 e 35, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina della c.d. ecotassa (dettata dai commi 24 e seguenti dell’art. 3 della L. 549/1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Vengono altresì assoggettati al pagamento dell’ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra. L’articolo 36, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013). L’articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Disposizioni incidenti sulla disciplina dell’ecotassa sono inoltre contenute nell’art. 32.
Compostaggio, l’articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue. L’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di “compostaggio di comunità” ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori, l’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE. L’articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.
Smaltimento in discarica, l’articolo 46 dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. L’articolo 47, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica. L’articolo 48 prevede l’individuazione, da parte dell’ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.
Altre disposizioni – L’articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti. L’articolo 26, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal D.Lgs. 75/2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. L’articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l’individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma. L’articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l’articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti. L’articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante. L’articolo 33, introdotto nel corso dell’esame al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco (che sostituisce la vigente imposta di sbarco) pari a 2,5 euro (elevabile fino a 5 euro) al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori. L’articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). L’articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, …), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. L’articolo 44 interviene nella disciplina relativa all’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea. L’articolo 49, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall’art. 187 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di consentirne l’effettuazione anche in assenza di autorizzazione; nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge. L’articolo 50, inserito dal Senato, introduce una disciplina per l’utilizzo, nell’attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 298-bis del D.Lgs. 152/2006). L’articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell’art. 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell’art. 190 del Codice dell’ambiente). L’articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l’individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006), per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-bis) dell’art. 180-bis del decreto legislativo n. 152/2006).
Bonifiche e danno ambientale – L’articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all’interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
L’articolo 78, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall’altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all’esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 5-bis della legge 84/1994).
Difesa del suolo – L’articolo 51 contiene un’ articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo, modificando in particolare diversi articoli del Codice dell’ambiente (D.Lgs 152 del 2006). La norma introduce la definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale; reca la disciplina dell’Autorità di bacino distrettuale; stabilisce che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell’ISPRA; prevede la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti). Vengono inoltre ridefiniti i distretti idrografici e differito al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione regionale dei piani di tutela. Si assegna inoltre alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.
L’articolo 52 prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, sulla base di un elenco del Ministero dell’ambiente, adottato annualmente dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. E’ previsto inoltre che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Si dispone infine che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell’articolo 7 del D.L. 133/2014).
L’articolo 54, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell’assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.
L’articolo 55, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e demanda ad un apposito D.P.C.M. (da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge) la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo.
Risorse idriche e acque reflue – L’articolo 58 prevede, a decorrere dal 2016, l’istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), indicata separatamente in bolletta.
L’articolo 59 disciplina i contratti di fiume, inserendo l’articolo 68-bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente).Tali contratti concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
L’articolo 60 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l’Autorità definisca le necessarie modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.
L’articolo 61, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell’esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. – direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine, in particolare, di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.
L’articolo 62 prevede che la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM) è dovuta nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone poi la decorrenza dell’obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 2) e che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3). L’articolo 62, comma 4, specifica in particolare le ulteriori condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del cd. Codice dell’Ambiente).Tali condizioni riguardano l’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella prevista che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
L’articolo 63 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale provvede alle finalità del Capo VIII (Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua) della presente legge, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
L’articolo 65 prevede l’assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso (per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione.
Capitale naturale e contabilità ambientale – L’articolo 67 istituisce il Comitato per il capitale naturale, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinandone le funzioni e la composizione, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. L’articolo 68 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente. Infine, l’articolo 70 delega il Governo all’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.
Materiali da scavo e di estrazione – L’articolo 28 interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all’articolo 1, comma 1, lettera b), nella definizione di “materiali da scavo” il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).
L’articolo 53, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
Animali selvatici e domestici – L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello storno (sturnus vulgaris), al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e specie arvicole, nonché all’installazione degli appostamenti fissi.
L’articolo 75, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
L’articolo 77, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Impianti radio e sorgenti sonore – In base all’articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti (nuovi commi da 1-bis) ad 1-quinquies) dell’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs n.259/2003).
L’articolo 76, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l’esercizio della delega, concessa dall’art. 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
Urbanistica ed espropri – L’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall’art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
L’articolo 74, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disciplina l’espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico (nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 del D.P.R. n.327/2001).

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