Prosegue il viaggio di Greentoday.it per verificare, regione per regione, le agevolazioni in tema di bollo auto per chi sceglie di muoversi alla guida di un’auto ecologica.
Dopo i cenni sulla normativa nazionale e la Puglia passiamo alla Liguria, dove un’agevolazione speciale è concessa a chi sceglie GPL e metano, sia per autoveicoli nuovi, sia per quelli trasformati.
Autoveicoli nuovi. Il provvedimento, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale numero 9 del 28 aprile 2008 (pubblicata sul Burl numero 4 del 29 aprile 2008), prevede l’esenzione dal pagamento del “primo bollo” e delle successive cinque annualità per i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, con almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 29 aprile 2008.
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… e trasformati. Sempre a partire dal 29 aprile, è concessa un’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità, decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a gpl o metano, per i veicoli conformi alla direttiva 94/12/CE (Direttive Euro 2 e seguenti) e appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 anche se immatricolati precedentemente al 29 aprile 2008.
I contribuenti non sono tenuti a fare alcuna segnalazione, in quanto i dati relativi alle installazioni e collaudi degli impianti vengono inviati e registrati nell’archivio tasse automobilistiche a cura del Dipartimento per i Trasporti terrestri. La Regione avverte poi che la norma regionale non prevede alcun termine all’applicazione delle agevolazioni.
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Riferimenti normativi:
Legge regionale 28 aprile 2008, n.9
Art. 5. (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 2, commi 60 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
2. Con la medesima decorrenza sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le cinque annualità di cui al comma 2 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
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