Rifiuti, in GU il decreto calcolare l’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche

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Sulla G.U. n. 193 del 19 agosto è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Ambiente 7 agosto 2013 di “Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche”.
Il provvedimento nasce in considerazione del fatto che gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici piu’ bassi rispetto a quelli situati in aree piu’ fredde.
Il testo:
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti; 

 

Vista in particolare, la nota 4 dell’allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l’articolo 264, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 3, comma 5, della legge, 24 marzo 2012, n. 28;
Visto l’articolo 38 comma 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce;
Considerato che, per l’articolo 38 comma 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce, le condizioni climatiche locali possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento;
Considerato che, come dimostrato dallo studio di CEWEP (Confederation of european waste to energy plants) del marzo 2009, gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici piu’ bassi rispetto a quelli situati in aree piu’ fredde a causa delle diverse condizioni climatiche;
Considerato che la Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc nell’ambito del «TAC» (Comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnologico della normativa comunitaria), ed ha elaborato delle linee guida «Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste accordino to annex II of directive 2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno
2011;
Considerato che nelle linee guida «Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste accordino to annex II of directive 2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno 2011, il fattore climatico non e’ stato preso in considerazione poiche’ la Commissione europea ha ritenuto opportuno trattarlo separatamente;
Considerato che la Commissione europea ha dato incarico ad ESWET di redigere un documento di proposta in merito alla necessita’ di adottare fattori climatici correttivi;
Visto il documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions» che ESWET ha redatto nel maggio 2012, e che lo stesso e’ stato presentato e discusso dagli Stati Membri dell’Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio 2012;
Considerato che in tale documento viene dimostrato che esistono, nei vari paesi dell’Unione europea, notevoli differenze nel raggiungimento dei valori di efficienza energetica per gli impianti di incenerimento dovute alle condizioni climatiche che influiscono sulla produzione di energia elettrica e sulla domanda di calore;
Considerato che in tale documento sono stati individuati tre diversi fattori di correzione che sono in grado di compensare gli effetti negativi del clima, sia sulla produzione di energia elettrica sia sul mancato utilizzo del calore prodotto;
Considerato che per le condizioni climatiche nelle quali insistono gli impianti italiani di incenerimento e’ necessario applicare un fattore di correzione fra quelli individuati da ESWET e discussi dagli Stati Membri dell’Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio 2012;
Acquisito il parere di ISPRA del 31 gennaio 2013 prot n. 88/AMB/RIF;
Sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 giugno 2013;
Decreta:
Art. 1
1. La nota (4) dell’allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e’ sostituita dalla nota (4) dell’allegato «1» al presente decreto.
2. Il fattore di correzione (KC), di cui all’allegato «1», si applica esclusivamente agli impianti di incenerimento, localizzati in Italia, che trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2013
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Orlando
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato

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