Agricoltura. Trentino, dopo le quote latte, l’Albo dei primi acquirenti

Trentino, dopo le quote latte, l'Albo dei primi acquirenti
Trentino, dopo le quote latte, l'Albo dei primi acquirenti

Le quote latte sono state abolite ma sopravvivono gli adempimenti richiesti ai “primi acquirenti”, gli operatori autorizzati ad acquistare il latte presso i produttori, in Trentino soprattutto caseifici sociali ma anche qualche azienda privata. Per loro la Giunta ha istituito, con una deliberazione firmata dall’assessore all’agricoltura Michele Dallapiccola, un nuovo Albo provinciale.

La riforma della politica agricola europea, spiega un comunicato, entrata in vigore il 1° aprile 2015 sarà probabilmente ricordata come il più importante avvenimento degli ultimi 30 anni nel comparto agroalimentare, in particolare nel settore lattiero-caseario; stiamo parlando dell’abolizione delle quote latte, il sistema che che negli ultimi tre decenni ha modellato i prezzi e il mercato di tutta l’Unione Europea.


Pensate come misura provvisoria per stabilizzare i prezzi, a partire dal 1989 le quote sono state più volte prorogate fino ad arrivare a questi giorni. La loro abolizione era già stata decisa nel 2003 (e confermata nel 2008), e per garantire un passaggio meno turbolento al nuovo regime le quote erano state gradualmente aumentate negli ultimi anni, per rispondere ad una domanda sempre più importante di latte e prodotti caseari su scala mondiale.
La fine del regime delle quote latte è stata fissata al 31 marzo del 2015, ciò nonostante rimangono adempimenti a carico degli operatori della filiera in quanto l’UE ha introdotto disposizioni per garantire che il “primo acquirente” di latte vaccino comunichi periodicamente allo Stato membro le informazioni relative al latte mensilmente raccolto ed al suo tenore in materia grassa, per la successiva notifica alla Commissione entro il 25 di ogni mese.
La Commissione ha inteso in tal modo assicurare la prosecuzione di un costante ed affidabile sistema di monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie anche per costituire una solida base dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell’ottica di creare una rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi.
La definizione di “primo acquirente” indica l’impresa che acquista latte direttamente dai produttori per sottoporlo a trattamento/trasformazione o cederlo ad una o più imprese dedite alla lavorazione.
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015, di attuazione dei nuovi adempimenti comunitari, prevede che: i produttori possono consegnare latte solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti; i riconoscimenti rilasciati ai sensi della legge 119/03 (quote latte), non revocati e non decaduti, conservano la loro validità; per il rilascio dei nuovi riconoscimenti sussistono requisiti paragonabili a quelli già previsti dalla precedente normativa in materia; le comunicazioni mensili del latte consegnato dai conferenti ai primi acquirenti vengono effettuate attraverso il SIAN (registro telematico); entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione (1° luglio – 30 giugno) i primi acquirenti registrano nel SIAN i quantitativi di latte acquistati da altri fornitori, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari; anche i produttori che effettuano vendita diretta sono tenuti, entro lo stesso termine, a registrare nel SIAN i quantitativi venduti o utilizzati per la trasformazione e commercializzazione come prodotti caseari.
Con successivo provvedimento verranno fissate le sanzioni per il mancato o non corretto adempimento alle norme citate.

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